FAQ AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE 7.5.2026
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1. Qual è l’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies? |
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La Rottamazione-quinquies riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2023 derivanti da omesso versamento di:
Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate rientrano nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies anche i carichi già oggetto:
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2. Quali sono i debiti esclusi dalla Rottamazione-quinquies? |
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La norma esclude tutti i debiti diversi dalle fattispecie elencate nella FAQ n. 1. Per quanto riguarda i carichi già indicati nelle domande di adesione alla Rottamazione-quater o alla riammissione alla Rottamazione-quater, la norma prevede l’esclusione di quelli che, seppur rientranti nelle sopra citate fattispecie, sono ricompresi in piani di pagamento per i quali, alla data del 30.9.2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute. |
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3. Cosa succede dopo aver presentato la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies? |
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Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30.6.2026, invierà ai contribuenti che hanno aderito una “Comunicazione” di:
Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la “Comunicazione” con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, così come previsto dalla norma, esclusivamente all’interno della propria area riservata. |
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4. Dopo aver presentato la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, cosa succede rispetto alle procedure attivate o attivabili dall’Agente della riscossione per il recupero dei debiti indicati nella domanda? |
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In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 nonché per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). |
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5. Cosa si paga aderendo alla Rottamazione-quinquies? |
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La norma prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada (D.Lgs n. 285/92) dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture), la Rottamazione-quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio. |
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6. Come viene ripartito il pagamento di quanto dovuto a titolo di Rottamazione-quinquies? |
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L’importo dovuto a titolo di Rottamazione-quinquies viene ripartito in base al numero delle rate che è stato richiesto in fase di presentazione della domanda di adesione, fermo restando che l’importo di ciascuna rata, come previsto dalla legge, non potrà essere inferiore a € 100. La ripartizione dell’importo da pagare, quindi, verrà effettuata nel rispetto della disposizione normativa, indipendentemente dal numero di rate richiesto; per la stessa motivazione nel caso in cui le somme dovute a titolo di definizione siano complessivamente inferiori a € 200, verrà richiesto il pagamento in un’unica soluzione. |
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7. Quando scadono le rate di pagamento? |
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Il 31.7.2026 è fissato il termine di pagamento dei piani per i quali è previsto il versamento in un’unica soluzione. In caso di soluzione rateale, il pagamento deve essere effettuato per:
Nel caso di pagamento rateale, si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dall’1.8.2026. I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30.6.2026 unitamente ai moduli di pagamento. Sul sito è sempre disponibile il “calendario” aggiornato con tutte le prossime scadenze delle definizioni agevolate (c.d. Rottamazioni). |
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8. Come posso pagare le somme dovute per la Rottamazione-quinquies? |
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Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
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9. Cosa succede in caso di mancato o insufficiente pagamento? |
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La Legge n. 199/2025 prevede l’inefficacia della Rottamazione-quinquies (ossia la “decadenza” dai relativi benefici) in caso di omesso ovvero insufficiente versamento:
In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies, la legge prevede che:
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10. In riferimento alle regole della decadenza (vedi FAQ n. 9), cosa succede nel caso in cui ho scelto di pagare in unica soluzione ed effettuo il pagamento dopo il 31.7.2026? |
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Nel caso in cui si sia optato per il pagamento in un’unica soluzione, l’omesso o insufficiente pagamento delle somme dovute per la Definizione agevolata entro la scadenza del 31.7.2026, determina l’inefficacia della misura agevolativa e quindi la perdita dei benefici della Rottamazione-quinquies. |
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11. In riferimento alle regole della decadenza (vedi FAQ n. 9) cosa succede nel caso in cui chiedo il pagamento rateale delle somme dovute ma non verso in tutto o in parte una sola delle rate diversa dall’ultima? |
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Nel caso di pagamento rateale, la legge concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della definizione agevolata. Nel prosieguo dei versamenti, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente / parzialmente non pagata. Ad esempio, nel caso di una Rottamazione-quinquies dilazionata in 3 rate, se il contribuente versa la prima e la terza rata (che è anche l’ultima) saltando la seconda che resta non pagata, il versamento dell’ultima rata (cioè la terza) verrà imputato sulla precedente (la seconda) e quindi, dal punto di vista sostanziale, rimarrà non pagata la terza. Di conseguenza, configurandosi il caso di mancato versamento dell’ultima rata, ciò determinerà, come previsto dalla legge, la decadenza dal beneficio della Rottamazione-quinquies e la ripresa delle attività di recupero. |
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12. Ho aderito alla Rottamazione-quinquies per debiti per i quali avevo una rateizzazione in corso. Cosa succede? |
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La norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della misura agevolativa siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata del 31.7.2026, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31.7.2026), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la Rottamazione-quinquies sono automaticamente revocate. |
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13. Nel caso in cui nello stesso piano di rateizzazione in corso siano ricompresi sia debiti per i quali ho aderito alla Rottamazione-quinquies sia altri debiti “non rottamabili”, cosa succede? |
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In tal caso, la norma prevede che la presentazione della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies determina, limitatamente ai “carichi definibili” che ne costituiscono oggetto, la sospensione fino al 31.7.2026 (data di scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione agevolata), degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Il contribuente che si trova in questa situazione, per proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione degli altri debiti (“non rottamabili”), potrà utilizzare il servizio “Paga online” sul sito e sull’App Equiclick con le relative indicazioni per effettuare il pagamento, oppure potrà rivolgersi agli Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione. |