Approvato in via definitiva dal Governo il tanto atteso Decreto Legislativo in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e IVA. Arriva quindi la proroga di ben dieci anni il regime di esclusione IVA previsto per gli enti associativi, rinviando al 1° gennaio 2036 la riforma prevista dal DL 146/2021.
Detta riforma è stata introdotta per adeguare la normativa nazionale a quella unionale e prevede: l’abolizione del regime di de-commercializzazione IVA previsto per le operazioni rese dagli enti associativi verso soci e tesserati (così come previsto dall'art. 4 commi 4 e 6 del DPR 633/72), con l’effetto di attrarre le stesse operazioni nel campo di applicazione del tributo, seppure nella maggior parte dei casi in regime di esenzione. Questa grande novità avrebbe dovuto divenire efficace dal 1° gennaio 2026. La proroga rimanda tutto questo al 01 gennaio 2036.
Importante segnalare inoltre che il nuovo DLgs. introduce un’altra novità di rilievo, che riguarda l’ambito applicativo delle esclusioni ed esenzioni IVA attualmente previste per le ONLUS.
Poiché dal prossimo anno la disciplina di favore per tali enti verrà abrogata, l’art. 89 comma 7 del DLgs. 117/2017 aveva previsto che i riferimenti alle ONLUS contenuti negli artt. 3 e 10 del DPR 633/72 fossero sostituiti con il riferimento agli “enti del terzo settore di natura non commerciale”.
La modifica prevista però avrebbe creato diverse criticità nell’applicazione delle agevolazioni, lasciando esclusi alcuni enti che attualmente ne beneficiano. Pertanto, al fine di mantenere il più possibile inalterato l’ambito applicativo di tali norme, il nuovo DLgs. prevede l’abrogazione dell’art. 89 comma 7, secondo periodo, del DLgs. 117/2017, e dall’altro la modifica degli artt. 3 comma 3 e 10 n. 12), 15), 19), 20) e 27-ter) del DPR 633/72.
Ad esempio, viene stabilito che le esenzioni previste per le prestazioni educative, sanitarie e socio-assistenziali di cui al citato art. 10 nn. 19), 20) e 27-ter) siano riferite non più agli “enti del Terzo settore di natura non commerciale”, ma alla generalità degli enti del Terzo settore, escluse soltanto le imprese sociali costituite in forma di società.
Per quanto attiiene inverce le prestazioni di trasporto di malati o feriti l’esenzione viene riferita agli enti del Terzo settore, senza eccezioni.
Tali modifiche entreranno in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, in concomitanza con le modifiche del Titolo X del DLgs. 117/2017.
Nel nuovo assetto normativo, dunque, anche le imprese sociali, ove costituite in forma non societaria, potranno beneficiare delle esenzioni IVA previste per gli altri ETS, pur qualificandosi come enti commerciali (con un cambio di rotta rispetto a quanto prospettato dalla prassi amministrativa sulla base delle disposizioni dell’art. 89 comma 7 del CTS).
Per le imprese sociali costituite in forma di società, invece, l’esenzione resterà preclusa, ma il trattamento IVA a esse applicabili verrà uniformato a quello previsto per le cooperative sociali. Infatti, il nuovo DLgs. estende anche alle imprese sociali societarie l’aliquota IVA del 5% prevista dal n. 1) della Tabella A, parte II-bis allegata al DPR 633/72. Si tratta dell’aliquota fissata per le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali in favore di soggetti svantaggiati individuati dall’art. 10 n. 27-ter) del medesimo DPR.
Tra le altre novità IVA per il Terzo settore, si segnalano, infine, quelle relative alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale. In particolare, viene fissata a 85.000 euro la soglia di ricavi entro la quale tali enti possono avvalersi:
- del regime di esclusione IVA previsto dall’art. 5 comma 15-quinquies del DL 146/2021;
- del nuovo regime forfetario, valido sia ai fini IVA che delle imposte dirette, previsto dall’art. 86 del CTS, applicabile dal 2026.
Inoltre, viene stabilito che chi si avvarrà di quest’ultimo regime potrà beneficiare anche dell’esonero dalla certificazione dei corrispettivi (vengono modificati a tal fine sia l’art. 86 comma 8 del CTS, sia l’art. 2 lett. hh) del DPR 696/96).