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Circolare per i clienti

17/09/2025 / torna indietro

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

In scadenza l’adesione al CPB 2025-2026

Il concordato preventivo biennale (CPB) è un procedimento che permette a imprese e professionisti di concordare preventivamente i redditi e il valore della produzione netta da tassare per un biennio. Questa è una scelta facoltativa che si basa su dati previsionali, e può portare sia a benefici che a rischi. Il CPB garantisce una maggiore certezza fiscale, "bloccando" la pretesa del Fisco sui redditi concordati, indipendentemente dai risultati effettivi.

Le nuove regole, in vigore dal 1° gennaio 2025, si applicano al biennio 2025-2026. L'adesione, da comunicare entro il 30 settembre, è riservata ai soggetti che applicano gli ISA, mentre i contribuenti in regime forfetario sono definitivamente esclusi a partire dal 2025.

 

AGEVOLAZIONI

Assegnazione beni ai soci o cessione agevolata entro il 30 settembre 2025

Il 30 settembre 2025 scade il termine per assegnare i beni ai soci usufruendo delle disposizioni agevolative di cui alla Legge n. 207/2024; in particolare, entro quella data, la Legge di Bilancio 2025 consente alle società di persone e capitali di effettuare l’assegnazione o la cessione agevolata:

  • di beni immobili (non strumentali per destinazione);
  • di beni mobili registrati non utilizzati in modo strumentale nell’attività aziendale.

Possono beneficiarne anche le società che si trasformano in società semplici entro la scadenza del 30 settembre.

L'assegnazione agevolata prevede l'applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% (oppure del 10,5% per le società non operative) da calcolare sul differenziale tra il valore normale del bene e il costo fiscalmente riconosciuto del bene stesso.

Sono previsti vantaggi anche sulle imposte indirette, con aliquote ridotte per imposta di registro e nessuna applicazione dell’IVA nella maggior parte delle assegnazioni.

Il regime agevolato riguarda principalmente gli immobili ma potrebbe rivelarsi conveniente anche per la cessione di autovetture aziendali (beni mobili registrati) non utilizzate come beni strumentali (ad esempio auto non usate per servizi di noleggio o scuole guida).

 

ADEMPIMENTI

Polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025

Le imprese dovranno stipulare una polizza assicurativa per coprire i danni a beni come terreni, fabbricati, impianti e macchinari, causati da eventi catastrofici come sismi, alluvioni, frane e inondazioni. La legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, comma 101) ha introdotto questo obbligo, e il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025 ne ha stabilito i dettagli.

Sono obbligate tutte le imprese iscritte nel Registro delle imprese, incluse le ditte individuali e le società tra professionisti (STP). Sono invece escluse le imprese agricole (art. 2135 c.c.), in quanto già coperte da un fondo mutualistico nazionale dedicato (art. 1, comma 515, Legge n. 234/2021). L'obbligo non riguarda neanche gli studi professionali, in quanto non sono iscritti al Registro delle imprese.

Le scadenze per l'attivazione della polizza variano in base alla dimensione dell'impresa, definita secondo i parametri della raccomandazione CE 2003/361:

  • imprese di medie dimensioni: entro il 1° ottobre 2025 (meno di 250 dipendenti e fatturato ≤ 50 milioni di euro o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro);
  • piccole e microimprese: entro il 31 dicembre 2025;
  • grandi imprese: l'obbligo è già scattato il 31 marzo 2025.

Per ora, l'unica sanzione prevista per le aziende che non stipulano la polizza è l'esclusione dai contributi pubblici, aiuti o agevolazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMIT), secondo quanto stabilito dal decreto del 18 giugno 2025.

Per determinare il valore dei beni da assicurare, si deve considerare il costo di ricostruzione a nuovo per gli immobili e il costo di rimpiazzo per macchinari, impianti e attrezzature.

 

IVA

Reverse charge logistica: il modello per l’opzione IVA transitoria e il software "ReverseChargeLogistica"

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 luglio 2025, 309107

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 luglio 2025, n. 47/E

Con il provvedimento 28 luglio 2025, n. 309107, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello (e le relative istruzioni) per comunicare l'opzione IVA relativa alle prestazioni di servizi fornite a imprese attive nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica (art. 1, comma 60, della Legge n. 207/2024 - legge di Bilancio 2025).

Il modello approvato deve essere utilizzato dal committente per comunicare all'Agenzia l'opzione, esercitata congiuntamente al prestatore, di adesione al regime transitorio previsto dal comma 59 dello stesso art. 1 della legge di Bilancio 2025. Questa disposizione attua l'estensione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) alle prestazioni di servizi che impiegano prevalentemente manodopera e beni strumentali del committente, rese nell'ambito di contratti di appalto, subappalto o altri rapporti negoziali, per imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica.

In attesa della piena operatività della nuova disciplina, prestatore e committente possono optare per una soluzione alternativa: l'IVA sulle prestazioni viene versata dal committente in nome e per conto del prestatore, con il quale è solidalmente responsabile per l'imposta dovuta. In questo scenario, il prestatore emette la fattura e il committente si occupa del versamento dell'imposta senza possibilità di compensazione. L'opzione ha una validità di tre anni.

L'opzione può essere esercitata per ciascun rapporto tra subappaltante e subappaltatore, ma ogni scelta richiede una distinta comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Il modello richiede l'indicazione dei dati relativi al contratto specifico. Nel caso di più contratti tra le stesse parti, è possibile inviare una sola comunicazione, compilando moduli aggiuntivi per ogni contratto stipulato.

L'invio della comunicazione deve avvenire tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal 30 luglio 2025, direttamente dall'interessato o tramite un intermediario. Per la preparazione del file, l'Agenzia mette a disposizione gratuitamente il software "ReverseChargeLogistica" sul proprio sito web.

È possibile correggere i dati già trasmessi inviando una comunicazione correttiva che sostituisce integralmente la precedente. Tuttavia, questa procedura permette solo di rettificare le informazioni errate, non di modificare l'opzione già esercitata.

Sia il prestatore che il committente possono consultare i dati presenti nel modello all'interno dei rispettivi cassetti fiscali, disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia. La consultazione è accessibile anche all'intermediario delegato al servizio "Cassetto fiscale delegato".

Il committente deve versare l'IVA tramite il modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il termine stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. n. 241/1997. Il versamento deve essere effettuato nel mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. Il codice tributo da utilizzare è 6045 denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”; in sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”.

 

IRPEF

Bonus asilo nido: l'INPS estende il beneficio e introduce l'automatismo per le domande future

INPS, Circolare 5 settembre 2025, n. 123

L'INPS, con circolare n. 123 del 5 settembre 2025, ha chiarito l'ampliamento dell'ambito di applicazione del bonus asilo nido. In base alle modifiche introdotte dall'art. 6-bis del D.L. n. 95/2025, ora il contributo non è più limitato solo agli asili nido pubblici e privati autorizzati, ma si estende a tutti i servizi educativi per l'infanzia previsti dal D.Lgs. n. 65/2017. Ciò significa che il bonus può essere richiesto anche per la frequenza di micronidi, "sezioni primavera", spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, purché le strutture siano autorizzate dalle regioni o dagli enti locali. Sono invece esclusi i centri per bambini e famiglie e i servizi puramente ricreativi.

La circolare INPS introduce un'altra importante novità a partire dal 1° gennaio 2026: le domande accolte avranno effetto anche per gli anni successivi fino al mese di agosto dell'anno in cui il bambino compie tre anni. Negli anni successivi al primo, sarà sufficiente che i richiedenti accedano al servizio telematico per confermare le mensilità richieste e allegare la prova di almeno un pagamento. Per i nidi pubblici con pagamento posticipato, basterà l'attestazione di iscrizione. Per il supporto domiciliare, invece, sarà necessario presentare ogni anno un'attestazione del pediatra che certifichi l'impossibilità di frequenza a causa di una grave patologia. L'INPS ha già comunicato alle proprie sedi territoriali di riesaminare le domande precedentemente respinte in base alle nuove regole.

 

AGEVOLAZIONI

Sostegno all'acquisto di veicoli elettrici per privati e microimprese

Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, D.M. 8 agosto 2025

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) 8 agosto 2025 (in G.U. Serie Generale n. 208 dell'8 settembre 2025), che stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione di incentivi a fondo perduto per l'acquisto di veicoli elettrici, finanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L'obiettivo è favorire il rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri.

Gli incentivi, erogati come sconto in fattura dal venditore, sono destinati a:

  • persone fisiche: residenti in città con più di 50.000 abitanti e nelle relative aree di pendolarismo, che rottamano un veicolo termico euro 5 o inferiore e acquistano un veicolo elettrico M1 nuovo (con prezzo di listino fino a 35.000 euro, escluse le dotazioni opzionali). L'incentivo può arrivare a un massimo di 11.000 euro, a seconda del valore dell'ISEE del richiedente. La persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei mesi;
  • microimprese: con sede nelle stesse aree urbane, che rottamano un veicolo termico omologo e acquistano fino a due veicoli elettrici nuovi di categoria N1 o N2. L'incentivo massimo è pari al 30% del prezzo (IVA esclusa), fino a 20.000 euro per ciascun veicolo. Il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.

Per usufruire del bonus, è obbligatorio rottamare il veicolo usato, che non potrà essere reimmatricolato. Inoltre, l'acquirente deve mantenere la proprietà del veicolo nuovo per almeno 24 mesi. L'incentivo deve essere convalidato sulla piattaforma SOGEI entro 30 giorni dalla sua generazione. I bonus non sono cumulabili con altri incentivi nazionali o europei.

 

INCENTIVI

Fondoprofessioni finanzia corsi su intelligenza artificiale per studi professionali e aziende

Fondoprofessioni, Avviso 23 luglio 2025, n. 9/25

Fondoprofessioni finanzia la formazione continua dei dipendenti degli studi professionali e aziende collegate aderenti, rispondendo ai diversi fabbisogni di sviluppo delle competenze e della competitività, anche in considerazione delle evoluzioni del comparto professionale e del mercato del lavoro.

Con l'Avviso n. 9/25 dello scorso 23 luglio, a carattere sperimentale, Fondoprofessioni intende intervenire esclusivamente nell’ambito della formazione per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, attraverso il finanziamento di attività formative relative alla conoscenza e all'utilizzo dell'IA, destinate al singolo dipendente o ad un piccolo gruppo di colleghi, realizzabili anche sul posto di lavoro.

Obiettivi dell'Avviso:

  • finanziare piani formativi rivolti al singolo dipendente o a un piccolo gruppo di colleghi, che prevedano la conoscenza e l’utilizzo di strumenti basati sull’intelligenza artificiale, tenuto conto della specifica attività svolta dal discente/dai discenti;
  • promuovere una formazione altamente personalizzata, finalizzata a trasferire competenze/abilità per un uso consapevole, efficiente ed efficace dell’Intelligenza Artificiale all’interno del proprio Studio/Azienda;
  • sostenere un approccio formativo esperienziale e orientato alla concreta applicazione operativa all’interno dello specifico contesto lavorativo, anche attraverso percorsi di affiancamento e on the job.

 

AGEVOLAZIONI

No ai benefici prima casa per il nuovo acquisto se c'è comproprietà con il coniuge

Cassazione, Sentenza 3 settembre 2025, n. 24477

La comproprietà di un'abitazione con il coniuge nello stesso comune, anche se in regime di comunione ordinaria, impedisce di usufruire dei benefici "prima casa" per un nuovo acquisto. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24477 del 3 settembre 2025.

Per poter beneficiare delle agevolazioni "prima casa", che prevedono l'imposta di registro ridotta al 2% (o l'IVA al 4%), l'acquirente non deve essere titolare, neanche in comproprietà con il coniuge, di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso, abitazione) su un'altra casa situata nello stesso comune in cui si effettua il nuovo acquisto (lett. b, nota II-bis all'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986).

Inoltre, non deve essere titolare, su tutto il territorio nazionale, di diritti su un'altra casa già acquistata con i benefici "prima casa" (lett. c).

La sentenza della Cassazione chiarisce che la regola della lett. b si applica a qualsiasi tipo di comproprietà con il coniuge, sia essa legale o ordinaria. Questo perché l'obbligo di coabitazione e il godimento congiunto dell'immobile in costanza di matrimonio rendono la casa idonea a soddisfare le esigenze abitative della famiglia, indipendentemente dal regime di comunione. Per cui, se si possiede già una casa con il coniuge nello stesso comune, non si ha diritto ai benefici per un secondo acquisto in quel comune.

La regola appena esposta non si applica se l'immobile già posseduto è oggettivamente inidoneo all'uso abitativo, come nel caso di un'abitazione inagibile. Su questo punto, la giurisprudenza ha già fornito dei chiarimenti (cfr. Cassazione n. 24478/2025, n. 20981/2021, n. 100/2010).

È importante sottolineare che la preclusione vale solo per la comproprietà con il coniuge. Se la comproprietà avviene con altri soggetti (ad esempio, fratelli o genitori), i benefici "prima casa" per il nuovo acquisto non sono preclusi.

 

PROFESSIONISTI

Riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro INAD

AgID, Comunicato 28 luglio 2025

Con Comunicato indirizzato congiuntamente agli Ordini e Collegi professionali, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno ricordato che il riversamento automatico degli indirizzi PEC dei professionisti da INI-PEC a INAD è previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 6-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005). Ogni PEC professionale presente in INI-PEC, dunque, viene automaticamente trasferita in INAD, dove assume valore come domicilio digitale della persona fisica.

Come noto, INI-PEC è realizzato e aggiornato a partire dagli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nel Registro delle imprese o acquisiti dagli ordini o collegi professionali. Per quanto specificamente concerne il professionista iscritto in albi o collegi professionali, l’indirizzo PEC comunicato ex lege a INI-PEC da parte dell’ordine o collegio professionale costituisce il domicilio digitale del professionista, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate all’attività professionale del suo titolare.

INAD, invece, reca l’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e dei professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali; gli indirizzi ivi registrati sono utilizzabili per comunicazioni aventi valore legale indirizzate all’ente di diritto privato, correlate all’attività professionale del professionista non iscritto in albi, elenchi o registri professionali o legate alla sfera privata della persona fisica.

Mentre l’iscrizione del domicilio digitale in INI-PEC è prescritta dalla normativa come obbligatoria e, per quanto concerne i professionisti, è automaticamente eseguita dagli ordini o collegi professionali a cui il professionista appartiene, l’iscrizione in INAD risulta invece facoltativa ed è rimessa alla libera iniziativa dell’utente; fa però eccezione alla predetta facoltatività la disposizione di cui all’art. 6-quater, comma 2, del CAD. La precisazione fornita nel comunicato si è resa necessaria in quanto, negli ultimi mesi, diversi professionisti avevano segnalato la presenza del proprio indirizzo PEC (originariamente registrato in INI-PEC, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle Imprese e dei Professionisti) anche su INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche.

Cosa fare se non si desidera che la propria PEC professionale sia utilizzata anche per comunicazioni personali?

Dal portale domiciliodigitale.gov.it, dopo essersi autenticati tramite SPID, CIE o CNS, è possibile procedere in due modi:

  • modificare il domicilio digitale in INAD, indicando un indirizzo diverso da quello presente in INI-PEC (come, per esempio, un secondo indirizzo PEC dedicato alla sfera personale);
  • cancellare il domicilio digitale da INAD.

 

TERZO SETTORE

5 per mille: ultima chance per accreditarsi entro il 30 settembre

Gli enti no profit che non si sono accreditati in tempo per il riparto del 5 per mille 2025 hanno una seconda opportunità. Possono infatti regolarizzare la loro posizione entro il 30 settembre 2025 grazie all'istituto della "remissione in bonis".

Per poter partecipare al riparto, l'ente deve soddisfare due condizioni entro il 30 settembre:

  1. presentare la domanda di accreditamento;
  2. pagare una sanzione di 250 euro tramite modello F24 ELIDE, utilizzando il codice tributo 8115 (senza possibilità di compensazione, come specificato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E del 1° giugno 2018).

Per gli Enti del Terzo Settore (ETS) c'è un requisito aggiuntivo. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che l'ente deve essere iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 31 dicembre 2025.Ciò significa che, anche se si presenta la domanda di accreditamento entro il 30 settembre, l'effettiva partecipazione al 5 per mille 2025 sarà garantita solo se l'ente otterrà l'iscrizione al RUNTS entro la fine dell'anno. I tempi per l'iscrizione al Registro sono quelli stabiliti dal D.M. n. 106 del 15 settembre 2020.

Un aspetto positivo è che l'accreditamento ottenuto per l'anno in corso è valido anche per gli anni successivi, a meno che non vengano meno i requisiti per accedere al beneficio.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Agenzia delle Entrate: attenzione alle false email WeTransfer, rischio di furto credenziali

Agenzia delle entrate, Avviso 5 settembre 2025

Con avviso del 5 settembre l'Agenzia delle Entrate ha avvertito i contribuenti che è in corso una campagna di phishing ai danni della stessa Agenzia, mirata al furto delle credenziali di posta elettronica delle potenziali vittime, e realizzata tramite false notifiche e-mail che sembrano provenire dal noto servizio di condivisione file WeTransfer.

Le comunicazioni, infatti, hanno le sembianze delle notifiche del servizio WeTransfer e sembrano provenire da un dominio istituzionale (gov.it), inducendo così il destinatario a scaricare i documenti fiscali allegati alla stessa, tra i quali una presunta falsa fattura denominata "FatturaAgenziaEntrate.pdf”.

Le comunicazioni, inoltre, trasmettono un senso d’urgenza dato dalla presenza, nel corpo del messaggio, di una scadenza imminente (“Scade oggi”).

L'Agenzia, totalmente estranea a questa tipologia di comunicazioni, raccomanda come di consueto di prestare la massima attenzione e di non cliccare sui link in esse presenti, di non scaricare, aprire e compilare eventuali allegati, di non fornire credenziali d’accesso, dati personali e le coordinate bancarie in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e di non ricontattare assolutamente il mittente di eventuali comunicazioni.